Possiamo occuparci personalmente di questi e di molti altri aspetti. Noblesse Oblige offre un costante supporto nel capire gli aspetti commerciali e giuridici del settore.

Quali sono i documenti necessari per il matrimonio civile?

Come prima cosa dovrete presentarvi all’Ufficio Matrimoni o di stato civile del comune con i vostri documenti d’identità. Non è necessario andare in coppia, basterà, infatti, anche uno solo di voi con delega a eseguire le pubblicazioni su carta semplice firmata dalla persona assente e copia del documento di identità del delegante.
In caso di impossibilità di entrambi i fidanzati, basterà una terza persona munita di delega a eseguire le pubblicazioni firmata da entrambi i futuri sposi e copie dei documenti di identità dei deleganti.

A questo punto gli incaricati comunali, accertato l’effettivo stato di libertà da vincoli di precedenti matrimoni e la reale consapevolezza di entrambi gli interessati, provvederanno ad elaborare le pubblicazioni che, con le generalità dei promessi e il luogo di celebrazione delle nozze, verranno esposte per 8 giorni alla Porta della Casa Comunale dei comuni di residenza di entrambi i futuri sposi.

Trascorsi 3 giorni dopo il termine delle pubblicazioni, l’Ufficiale di Stato Civile, se non sono state presentate opposizioni, rilascia il “nullaosta” al matrimonio, che dovrà essere celebrato entro 180 giorni dalla scadenza della pubblicazione, pena la decadenza di validità dei documenti.

DOCUMENTI COMUNE – SINTESI

• Documenti richiesti: Carta d’identità
• Elaborazione pubblicazioni: 14 Giorni
• Pubblicazioni: 11 giorni (8+3)
• Totale elaborazione + esposizione: 25 giorni
• Durata pubblicazioni: 180 giorni
• Costi: € 14,52 (marca da bollo)

Quali sono i documenti necessari per il matrimonio religioso?

Per il matrimonio religioso i tempi si allungano, infatti oltre ai documenti civili e religiosi, dovrete tenere conto anche del corso prematrimoniale.

Quando ci si sposa in chiesa sono necessari questi documenti:

1 – Il certificato di Battesimo;
2 – Il certificato di Cresima;
3 – Il Certificato di Stato Libero Ecclesiastico
 (deve essere presentato solo da chi ha vissuto fuori dalla Diocesi in cui avviene il matrimonio per un periodo di almeno un anno dalla data di compimento dei sedici anni; è una dichiarazione che si compie davanti a due testimoni nella Parrocchia di residenza e vidimata dalla Curia);
4 – l’attestato di partecipazione al corso prematrimoniale;

Una volta ottenuto il consenso alle nozze dal parroco, verranno affisse le pubblicazioni religiose, per otto giorni, comprendenti due domeniche, presso le parrocchie dei due sposi e, se diversa, presso quella in cui la coppia intende sposarsi. Scaduto il termine degli otto giorni il parroco rilascerà il certificato di avvenuta pubblicazione con cui presentarsi in comune per le pratiche civili.

Non è obbligatorio sposarsi nella chiesa in cui è stato rilasciato il certificato di avvenuta pubblicazione. In caso si opti per una parrocchia diversa, il parroco che ha istruito le pratiche per il matrimonio consegnerà i documenti, vidimati dalla Curia, al prete che celebrerà il matrimonio.

DOCUMENTI CHIESA – SINTESI

• Documenti richiesti: certificato di Battesimo; certificato di Cresima; certificato di Stato Libero; attestato di partecipazione al corso prematrimoniale
• Pubblicazioni religiose: 8 giorni (comprese 2 domeniche)
• Totale tempo Corso + Pubblicazioni: 60 giorni
• Pratiche civili: 25 giorni
• Totale documenti religiosi e civili: 85 giorni
• Costi: € 14,52 (marca da bollo)

Siamo una coppia di stranieri e vogliamo sposarci in Italia. Come facciamo per i documenti?
Se siete italiani residenti all’estero e desiderate sposarvi in Italia dovete richiedere le pubblicazioni di matrimonio alla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana dove risultate iscritti. La Rappresentanza consolare, una volta eseguite le pubblicazioni, delega alla celebrazione il Comune italiano che avete indicato (art. 109 del codice civile). Per richiedere le pubblicazioni di matrimonio dovete presentarvi di persona presso l’Ufficio consolare muniti di un documento di identità valido (art. 51, comma 1, del DPR 396/2000 – richiesta di pubblicazione).
Se non siete cittadini italiani e desiderate sposarvi in Italia dovete presentare obbligatoriamente il nulla osta al matrimonio (ex art.116 Codice civile) debitamente legalizzato e tradotto in italiano o il “certificato di capacità matrimoniale” rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui siete cittadini.
Se siete cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione Europea e non siete residenti in Italia, oltre al nulla osta, dovete presentare anche la restante documentazione comprovante i requisiti richiesti dall’art.51, trattandosi di atti formati all’estero non registrati in Italia o presso un’autorità consolare italiana.

Rispetto ai casi generali, esistono alcune eccezioni, come ad esempio i documenti per i cittadini stranieri. Se uno dei due fidanzati, infatti, non è italiano è necessario procurarsi un nullaosta o un certificato di capacità matrimoniale per cittadini stranieri, che sono rilasciati dall’autorità diplomatica competente del proprio paese.
Inoltre, se non ci sono convenzioni internazionali tra l’Italia e lo Stato di appartenenza dello sposo o della sposa che ne stabiliscano l’esenzione, il nullaosta deve essere legalizzato in Prefettura.
Se il nullaosta, inoltre, presenta dati anagrafici incompleti è necessario anche un estratto di nascita su modello plurilingue.
Fino al 2011, in virtù della legge n. 94/2009,  i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea dovevano esibire anche un documento valido attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano.Ora invece la situazione è cambiata.
Con la sentenza 245 del 20 luglio 2011, però, la Corte Costituzionale ha dichiarato  l’illegittimità costituzionale dell’articolo 116 c.c. proprio nella parte in cui prevedeva che per sposarsi in Italia lo straniero doveva essere in possesso di un valido titolo di soggiorno.

La sentenza si basa sul principio che il matrimonio è un diritto fondamentale e, come tale, non può essere limitato dalla regolarità o meno del soggiorno dello straniero.

E così il Ministero dell’Interno, dopo la sentenza della Corte Costituzionale, ha diramato la circolare n. 21 del 26 luglio per rendere edotti gli Enti interessati della sopravvenuta modifica legislativa.

DOCUMENTI PER CITTADINI STRANIERI – SINTESI

• Nullaosta o certificato di capacità matrimoniale per cittadini stranieri
• Estratto di nascita plurilingue

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